I. Rammentati gli studi di Giorgio Luraschi sul ius Latii, in particolare quelli su Latini coloniarii e Latini Iuniani, si evidenziano alcuni dettagli del regime giuridico di questi ultimi. II. Si esamina Gai. 3.56, unica fonte che descrive il meccanismo della lex Iunia. III. Si precisa che la fictio, consistente nel supporre falsamente avvenuta la deduzione nelle colonie latine, ormai desueta da secoli, costituiva l’unico strumento per far acquistare agli schiavi manomessi informalmente la Latinità. IV. Si confuta che l’espressione “ac si lex lata non esset” costituisca una seconda finzione, dovendo, invece, esser ritenuta una mera esplicazione fornita dal giurista degli effetti della legge.
This work takes into account Giorgio Luraschi’s essays, and especially those on the Latini coloniarii and the Latini luniani, in order to describe these last ones’ system of laws and analyse Gai. 3.56 as the only existing account on the lex lunia. Concerning this the fictio implying false the Latin colonies deductio is considered to be the only way for informally manumitted slaves to acquire Latinity. Besides the expression “ac si lex lata non esset” is not considered to be a further fictio but rather a mere explanation given by the jurist about the effects of the rule.